La fornitura di materiale didattico da parte di una cooperativa sociale che svolge attività formative ai minori deve essere assoggettata all’IVA al 22%. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 148 del 22.03.2022.
IL CASO
Una Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito della propria attività educativa fornisce un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini.
Nello specifico, il servizio consta nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online.
La cooperativa chiede se sia possibile applicare alla vendita della scatola e alle connesse spese di trasporto l’aliquota IVA del 5%.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’Agenzia delle Entrate elenca, innanzitutto, le disposizioni normative applicabili al caso ovvero:
- Art. 10, n. 20) del d.P.R. n. 633/1972: prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni “educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (…)”.
- Tabella A – Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633/1972: sono soggette all’aliquota del 5% le “1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi“.
Pertanto, sotto il profilo soggettivo, l’aliquota ridotta del 5% trova applicazione:
- alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale;
- rese da cooperative sociali e loro consorzi;
- nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, (...)”.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica di ogni genere.
Si tratta di quelle attività in cui l’istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini, e purché non abbiano carattere puramente ricreativo. Il regime di favore in argomento si estende anche alle cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabili strettamente per tale scopo e non è suscettibile di impieghi di natura diversa.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia ha ritenuto che tali tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da internet, per poi essere guidati nell’utilizzo del materiale acquistato nella scatola.
Non si tratta di corsi on line destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori.
Tali materiali non sembrano configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
In questo caso, quindi, si configura una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, così come anche le spese di trasporto e di spedizione.
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