Si tratta di una collaborazione e non di una cessione il caso di un consorzio che impone agli agricoltori l’utilizzo di un prodotto per la salvaguardia delle piante. Il prodotto, pertanto, è considerato come acquistato in proprio dal consorzio che può detrarre l’IVA e dedurre il costo.
Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 130 del 21.03.2022.
IL CASO
Un Consorzio svolge in proprio le fasi della lavorazione del prodotto e della successiva conservazione. La frutta è conferita al Consorzio da cooperative che a loro volta sono “conferitari” del prodotto da parte dei rispettivi soci (gli agricoltori/produttori).
Il Consorzio ha acquistato in proprio un prodotto da utilizzare per la salvaguardia delle piante da frutto.
Poi, ha predisposto la collocazione dei dispenser nelle coltivazioni. Il singolo produttore dovrà provvedere secondo apposite direttive alla collocazione, nonché alla sostituzione delle batterie dei dispenser ed alla ricarica fino alla fine del periodo di trattamento.
Il Consorzio chiede se il prodotto acquisito possa essere considerato inerente alla propria attività oppure giuridicamente ceduto gratuitamente o assegnato al produttore.
Solo nel primo caso la fattura di acquisto – emessa nei confronti del Consorzio – consentirebbe la detrazione dell’IVA e la deducibilità del costo.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il fatto che la società acquista dei prodotti che successivamente vengono trasferiti gratuitamente ai produttori potrebbe comportare una ipotesi di assegnazione o cessione gratuita seguita dalla relativa emissione di fatture e/o autofatture e dalle relative registrazioni contabili.
Ciò avverrebbe in applicazione delle seguenti norme:
- art. 85, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986: è compreso tra i ricavi il valore normale di determinati beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- art. 2, comma 2, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972: costituiscono cessione di beni le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
Tuttavia, i produttori non hanno il potere di disporre in modo autonomo dei diffusori del prodotto che viene loro consegnato.
Perciò, non sembra possibile considerare tali attività come cessioni di beni in quanto tale negozio implicherebbe un trasferimento al cessionario del pieno potere di disporre del bene ceduto.
Più che di una cessione, trattasi di una collaborazione tra il consorzio ed i singoli produttori, nella quale non vi sono spazi di scelta alternativa per questi ultimi,
Infine, c’è un nesso funzionale che collega i componenti negativi di reddito relativi all’acquisto del prodotto con lo svolgimento della specifica attività dell’impresa consortile.
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