Ai fini del fallimento di un consorzio di cooperative agricole, è necessario che il giudice verifichi le clausole statutarie ed il loro tenore, nonchè esaminare in concreto l’attività d’impresa svolta.
Non è possibile sovrapporre lo scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9357 del 22 marzo 2022.
IL FATTO
Un Consorzio di cooperative agricole propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che dichiara lo stato di insolvenza.
Si specifica che il Consorzio si era limitato ad affermare che la mancanza della natura mutualistica di una della cooperative della sua compagine sociale avrebbe determinato il venir meno dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 195 e ss. l.fall.
Inoltre, la Guardia di Finanza aveva accertato che con la qualifica di cooperativa agricola di secondo grado a mutualità prevalente, il Consorzio aveva indebitamente beneficiato del regime tributario agevolato proprio di una tale qualifica.
Secondo il Consorzio, quindi, non potendo essere considerato come una cooperativa a mutualità prevalente, è stata erroneamente applicata la legge fallimentare e dichiarata l’insolvenza.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Ai fini dell’esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali – sottoposte, peraltro, a liquidazione coatta amministrativa – sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli artt. 2135 e 2195 cod. civ.
Il giudice deve sia verificare le clausole statutarie ed il loro tenore. Poi deve esaminare in concreto l’attività d’impresa svolta, senza nessuna possibilità di sovrapposizione dello scopo mutualistico.
Il Consorzio ha assimilato il concetto di “prevalenza”, costituente la condizione per il riconoscimento della natura agricola delle attività connesse (art. 2135 c.c.), con il concetto di “mutualità prevalente”.
Invero, i due concetti devono essere tenuti tra di loro nettamente distinti.
A nulla rileva, dunque, l’asserzione, che pretende di escludere la natura cooperativa del Consorzio in ragione della invocata “mutualità non prevalente” dello stesso.
La distinzione tra società cooperative “a mutualità prevalente” o “non prevalente rileva esclusivamente sul piano fiscale della società cooperativa, senza incidere sulla natura cooperativa dell’ente che rimane tale in ogni caso.
In altri termini, l’introdotta (dal d.lgs. n. 6/2003) distinzione tra cooperative “a mutualità prevalente” e cooperative “diverse”, ha finalità esclusivamente tributarie. Infatti, solo alla prima tipologia di cooperative sono riservate le “agevolazioni fiscali” previste da leggi speciali, in attuazione dell’art. 45 Cost.
Pertanto, il ricorso del Consorzio è stato respinto.
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