Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 09 del 21.04.2022, ha fornito le proprie indicazioni in merito al ruolo del notaio nel procedimento di acquisizione della personalità giuridica degli Enti del Terzo settore.
Innanzitutto, giova ricordare che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
IL CONTROLLO DEL NOTAIO
Per l’acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo settore, è necessario che il notaio verifichi che:
- l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire (ODV, APS, ecc.);
- la sussistenza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni).
La selezione della sezione dove l’ente dovrà essere iscritto, effettuata dal notaio attraverso il sistema telematico, non è infatti un’operazione meramente meccanica.
Piuttosto essa costituisce l’esito dello scrutinio condotto dal professionista, sotto la propria personale responsabilità, circa l’effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni recate dalle norme
La verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile.
Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente, non è infatti possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.
CONTROLLO DEL PATRIMONIO MINIMO DELL’ENTE
La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti.
Pertanto, deve essere inclusa l’eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.
Gli esiti di detta verifica risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio.
Essa potrà essere parte integrante dell’atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione.
La verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile.
Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto potrebbero sussistere passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.
Quindi, tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili – patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda.
L’attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio.
L’ufficio del RUNTS, infatti, non può procedere ad una verifica di natura sostanziale.
Il valore del patrimonio dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di
revisione iscritti nell’apposito registro.
In via subordinata, nel caso in cui l’ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale.
La situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell’istanza, deve essere completata della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.
Ci si riferisce all’ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio.
Tali documenti devono essere allegati all’atto pubblico ed essere depositati unitamente all’istanza presso il competente ufficio del RUNTS.
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