L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 221/2022 del 27.04.2022, ha chiarito il trattamento IVA per le Residenze sanitarie assistenziali per disabili (RSD) gestite da una impresa sociale s.r.l.
IL CASO
Un’impresa sociale s.r.l. gestisce servizi di assistenza domiciliare per soggetti con disturbi psichiatrici.
L’impresa fornisce prestazioni di “abitare supportato”, rese presso le unità abitative a favore di portatori di handicap psichici.
Quindi, si intede chiarire se tali prestazioni siano assimilabili a quelle indicate nell’art. 10, co. 1, n. 21), del DPR n. 633/72 (prestazioni proprie dei brefotrofi,orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili). In tal caso, vi sarebbe l’esenzione dall’IVA.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia premette che ai sensi del Decreto IVA «Sono esenti dall’imposta: … 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case diriposo per anziani e simili, … comprese le somministrazioni di vitto, indumenti emedicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie».
Inoltre, appare opportuno specificare che sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, “anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza esostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA.
Infine, nel caso di una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) che:
a) ospita soggetti portatori di handicap grave impossibilitati, temporaneamente o permanentemente, a rimanere nel proprio nucleo familiare;
b) è una “struttura protetta” per la notte, che garantisce prestazioni sanitarie e riabilitative;
c) è organizzata per sostenere psicologicamente i propri ospiti e per rendere agli stessi anche attività di socializzazione.
Poiché la stessa offre servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani, in tale sede, si è riconosciuta l’esenzione IVA anche ai servizi resi da una RSD ai propri ospiti.
Ciò perchè è applicabile il principio della c.d. gestione globale – valevole per la predetta “assimilazione” anche per le RSD – secondo cui per applicare l’esenzione IVA occorre che il servizio offerto consista nella gestione globale della residenza.
Pertanto, si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.
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