Le imprese sociali, diverse da quelle in forma cooperativa e dalle società di mutuo soccorso, devono versare il contributo di revisione per le spese relative alla vigilanza. Così ha stabilito il Decreto 29 marzo 2022 del Ministero del Lavoro.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa e le società di mutuo soccorso, invece, continuano ad applicare la misura del contributo ispettivo previsto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto, non sono interessate da quanto indicato dal D.M. 29 marzo 2020.
Per calcolare il contributo di revisione dovuto, le imprese devono tenere conto del fatturato relativo all’anno precedente il sorgere dell’obbligo, nonchè quanto indicato nella seguente tabella:
Fascia | Importo (Euro) | Fatturato |
a) | 150,00 | Fino a € 50.000,00 |
b) | 300,00 | Da € 50.000,01 a € 250.000,00 |
c) | 600,00 | Da € 250.000,01 a € 500.000,00 |
d) | 1.250,00 | Da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 |
e) | 2.500,00 | Oltre € 1.000.000,01 |
MODALITA’ DI PGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è versato dalle imprese sociali non aderenti alle Associazioni di rappresentanza riconosciute sulla base delle indicazioni fornite da queste ultime.
Il contributo delle imprese sociali non aderenti ad alcuna Associazione è versato per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di modalità di riscossione che saranno individuate dall’amministrazione finanziaria.
TERMINI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
In sede di versamento del primo contributo, il pagamento deve essere effettuato dalle imprese sociali entro 90 giorni dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le modalità di riscossione.
Successivamente, le imprese sociali dovranno versare il contributo di revisione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente a quello in cui il contributo è dovuto.
Gli enti, infine, che acquisiscono la qualifica di impresa sociale versano il contributo entro 90 giorni dall’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese.
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