La Camera di Commercio di Roma ha emanato la direttiva prot. n. 0099791 del 13.06.2022 in merito alle formalità di deposito degli atti di nomina relativi degli organi societari, nonché dei verbali di approvazione dei bilanci di esercizio presso il registro delle imprese.
IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di Commercio ricorda che il Registro delle imprese costituisce l’unica fonte con validità legale dei fatti e degli atti riguardanti il tessuto economico-imprenditorale.
Pertanto, le relative evidenze determinano nel terzo un legittimo affidamento giuridicamente tutelato della validità e legalità delle informazioni dei dati inseriti.
La richiesta di iscrizione nel registro della nomina di amministratori deve essere corredata dal relativo verbale dell’assemblea dei soci a fini esclusivamente probatori.
La Camera di Commercio ha evidenziato innumerevoli incongruenze negli atti di nomina e variazione degli organi sociali, con particolare riferimento agli amministratori.
Inoltre, la CCIAA di Roma ha riscontrato incongruenze anche nei verbali delle assemblee attestanti l’approvazione del bilancio d’esercizio che devono essere allegati ai bilanci medesimi.
Tutto ciò fa venir meno il legittimo affidamento da parte di terzi in ordine alla legalità e validità delle informazioni contenute nel Registro delle imprese.
MODALITA’ DI DEPOSITO DEGLI ATTI
La Camera di Commercio evidenzia come le società a responsabilità limitata debbano trascrivere i verbali dell’assemblea senza indugio “nel libro delle decisioni dei soci” (art. 2478 c.c.)
Per le società per azioni, invece, l’art. 2421 c.c. prevede tra i libri obbligatori quello delle “adunanze e delle deliberazioni delle assemblee”, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico.
Con nota protocollo n. 0099791 del 13.06.2022 il Conservatore della Camera di Commercio di Roma ha stabilito che, a decorrere dal 20 giugno 2022, gli atti relativi:
- alla nomina/variazione degli organi societari,
- all’approvazione dei bilanci di esercizio;
devono essere trasmessi all’ufficio del registro delle imprese di Roma in copia conforme all’originale trascritti sul libro delle deliberazioni delle assemblee delle decisioni dei soci.
Non si potrà procedere all’iscrizione nel registro delle istanze per le quali non sono state espletate le predette necessarie formalità, le quali saranno oggetto di un provvedimento di rifiuto.
Gli atti prodotti in copia conforme e allegati alle istanze devono essere codificati ad uso interno.
Quanto stabilito dalla Camera di Commercio di Roma per il deposito degli atti vale anche per le società cooperative.
Ad esse, infatti, si applicano, in quanto compatibili:
- le disposizioni sulla società per azioni;
- se l’atto costitutivo lo prevede, le norme sulla società a responsabilità limitata se la società ha un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
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