Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 10358 del 14.07.2022, ha fornito il proprio chiarimento in merito alla corretta compilazione del Rendiconto per cassa.
Si ricorda che il modello del rendiconto di cassa (D.M. n. 39/2020) può essere utilizzato dagli Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.
IL QUESITO AL MINISTERO DEL LAVORO
Il quesito proposto è il seguente: come deve essere inserito il saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e banca”?
LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
Secondo il Ministero, il saldo iniziale delle consistenze liquide dell’esercizio ( t ) coincide con il saldo finale dell’esercizio ( t-1 ), calcolato alla chiusura dell’annualità precedente: il valore di quest’ultimo, inserito nella sezione “Cassa e banca” alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell’esercizio corrente (t).
Nel corso della gestione dell’anno di riferimento, potrebbe generarsi nuova liquidità o, al contrario, assorbirsi quella esistente.
Alla fine dell’esercizio corrente, quindi, nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell’esercizio in corso/.
ESEMPIO
Es. t | Es. t-1 | |
Cassa e Banca | 70 | 30 |
Cassa | 30 | 10 |
Depositi bancari e postali | 40 | 20 |
Nell’esempio proposto, (t – 1) = esercizio 2021; (t) = esercizio 2022.
Al 31 dicembre 2021 (t-1), le disponibilità liquide sono pari a 30: tale importo corrisponde alle disponibilità liquide equivalenti al termine del precedente esercizio (2021) e, allo stesso tempo, rappresenta le disponibilità di inizio esercizio corrente (2022).
Per effetto della gestione corrente (2022), potrebbero essere generata nuova liquidità o potrebbe essere assorbita quella esistente.
Al 31 dicembre 2022 (t), le disponibilità liquide sono pari a 70, perché nel corso dell’esercizio è stato generato +40.
Quindi, al termine dell’esercizio (t), le disponibilità liquide saranno pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell’esercizio in corso.
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