La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23602 del 28.07.2022, è intervenuta in tema di devoluzione del patrimonio delle cooperative ai Fondi mutualistici.
In particolare, ha enunciato due principi di diritto significativi all’esito di un giudizio attivato da un Fondo mutualistico.
Il Fondo reclamava il patrimonio di una cooperativa che aveva modificato le clausole mutualistiche, perdendo la mutualità prevalente.
LA NORMATIVA
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2514 c.c.).
La cooperativa, se per due esercizi consecutivi non rispetta la condizione di prevalenza prevista dall’art.2513 c.c. oppure modifica o elimina le clausole mutualistiche sopra indicate dallo statuto deve redigere un bilancio straordinario.
In tale bilancio deve essere evidenziato il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.
Nel caso in cui, invece, la cooperativa sia a mutualità prevalente e decida di trasformarsi in una società lucrativa, deve devolvere il valore effettivo del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Può dedurre dal patrimonio il capitale versato e rivalutato i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione.
I PRINCIPI DI DIRITTO DELLA CASSAZIONE
Secondo i Giudici le pretese del Fondo mutualistico non sono sorrette dalla normativa vigente e, pertanto, ha stabilito che:
- la perdita dei requisiti di mutualità prevalente da parte di una cooperativa, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l’obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio in favore del fondo mutualistico di appartenenza.
- non può considerarsi vigente l’art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulla base dell’articolo 111 decies disp. att. c.c.. L’art. 17 della Legge n. 388/2000, è stato implicitamente abrogato con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003. L’art. 111 decies disp. att. c.c. è una norma transitoria, diretta unicamente ad agevolare l’adeguamento delle clausole antilucrative già presenti nello statuto delle cooperative alle novità introdotte dalla riforma.
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