Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 11379 del 04.08.2022, ha fornito una definizione delle attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale che possono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore.
L’interesse sociale è un requisito supplementare richiesto per lo svolgimento delle suddette attività, affinchè possano essere considerate attività di interesse generale (art. 5 del Codice del Terzo Settore) e svolte dagli ETS.
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
Ogni attività culturale, artistica o ricreativa che ha come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione rientra tra quelle di interesse sociale.
Criteri per considerare una attività culturale di interesse sociale e che essa sia diretta a:
- pratiche di cittadinanza attiva, coltivazione di doveri sociali, rivendicazione consapevole dei diritti civili e sociali, della persona;
- sviluppo di iniziative destinate alla cura delle persone e/o dei beni comuni;
- promozione e consolidamento dei legami generativi o rigenerativi della coesione sociale;
- mettere a disposizione della collettività beni, progetti e percorsi d’arte e cultura, quali centri culturali e biblioteche, nonché tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del paesaggio non rientranti nel codice dei beni culturali
CRITERIO DI DESTINAZIONE
Si qualificano attività di tipo ricreativo, culturale o artistico quelle rivolte a:
- associati e loro familiari, partecipanti a reti associative;
- Persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione;
- categorie fragili, emarginate, svantaggiate e/o beneficiari di attività di interesse generale e i loro familiari;
- gli enti senza scopo di lucro che operano nei settori di interesse generale;
- volontari e lavoratori degli ETS e degli enti pubblici nonché degli enti privati che operano in settori di interesse generale.
ATTIVITA’ RILEVANTI IN AMBITO CULTURALE DI INTERESSE SOCIALE
Le attività che possono essere considerate rilevanti dal punto di vista classe sociale meritevole di tutela sono quelle relative a:
- rapporti con gli enti pubblici nell’ambito di convenzioni, accreditamenti i patrocini con la pubblica amministrazione o altri enti pubblici;
- luoghi socialmente sensibili quali periferie cittadine, luoghi da recuperare a vantaggio dell’interesse generale e della comunità, immobili in concessione / comodato / uso da P.A.;
- attività svolte negli ambiti enunciati dalla disposizione o in stretta complementarietà con queste a cui l’ordinamento ha già riconosciuto meritevolezza di tutela (es. legislazione regionale sul turismo sociale ed ecosostenibile)
- attività a cui beneficiari accedono gratuitamente.
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