Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 51402/2022 del 31.08.2022, ha rigettato la richiesta, avanzata da un socio, di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per l’esclusione dalla cooperativa.
IL CASO
Il socio di una cooperativa che svolgeva attività di noleggio con conducente, titolare di alcune licenze conferite nella società, aveva inoltrato domanda per essere eslcuso dalla compagine sociale, senza ottenere una risposta in merito.
A fronte di detto rifiuto, si era rivolto al Tribunale per ottere un provvedimento di eslcusione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
L’art. 700 c.p.c. consente a chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, di chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE
Il Tribunale osserva che la cessaazione del rapporto sociale tra socio e cooperativa può avvenire, alternativamente, in forza del recesso o dell’esclusione del primo dalla compagine sociale.
Nel primo caso, lo status socii viene meno in virtù di un atto unilaterale recettizio, formato dal socio di propria iniziativa.
L’autorizzazione dell’organo amministrativo assume la valenza di condizione di efficacia di un atto che, per sua natura, è unilaterale.
In caso di contestazione dell’esistenza dei presupposti del recesso (art. 2532 c.c.), il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Di contro, non è prevista l’azione del socio tesa a ottenere una pronuncia di condanna della società all’esclusione del socio. Ciò anche perchè al socio è già riconosciuta la possibilità di porre fine al rapporto sociale tramite il recesso.
Il socio, invece, ha chiesto, in via d’urgenza, l’adozione di un provvedimento di condanna della società a disporre l’esclusione. Siffatta domanda è tesa ad ottenere l’adozione di una pronuncia di condatta dell’organo ad un facere, di natura radicalmente diversa da quella prevista dall’art. 2532 c.c.
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