Le cooperative sociali e i loro consorzi non possono finanziare partiti o loro articolazioni politico-organizzative e gruppi parlamentari. Così è stabilito dall’art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195.
I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 a favore di:
- partiti o loro articolazioni politico-organizzative;
- di gruppi parlamentari.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione del divieto e’ punito, per cio’ solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della legge.
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