Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti Ter) è intervenuto a favore delle cooperative sociali e degli altri Enti del Terzo Settore con un contributo straordinario per abbattere i costi delle bollette di gas ed energia elettrica.
Il contributo è erogato in due forme distinte.
CONTRIBUTO PER COOPERATIVE SOCIALI E ETS CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI
La misura di sostegno riguarda le cooperative sociali e gli altri Enti del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi socio sanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.
Verrà erogato un contributo straordinario per abbattere la maggior spesa sostenuta nel 2022 derivante dall’aumento dei prezzi per l’energia elettrica e termica.
Tale contributo sarà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel medesimo periodo del 2021.
Il Decreto istituisce a tale scopo un fondo pari a 120 milioni di euro.
CONTRIBUTO PER COOPERATIVE E ETS NON RICOMPRESI TRA QUELLI CHE GESTISONO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI
Per le cooperative sociali e gli altri ETS che non gestiscono servizi socio sanitari e sociali in regime residenziale o semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, invece, è previsto un contributo straordinario, non cumulabile con quello precedente.
Anche in questo caso il contributo è diretto ad abbattere la maggior spesa sostenuta nel 2022 derivante dall’aumento dei prezzi per l’energia elettrica e il gas calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel medesimo periodo del 2021.
Il Decreto istituisce a tale scopo un fondo pari a 50 milioni di euro.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
Per le modalità di fruizione di entrambi i contributi verrà emanato una decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
I contributi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa nè alla base imponibile per l’IRAP.
Sono cumulabili con altre agevolazioni relative ai medesimi costi. In questo caso, tuttavia, il cumulo effettuato non deve portare a superare il costo sostenuto, tenuto conto della non concorrenza a formare il reddito e della base imponibile ai fini IRAP.
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