La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32289 del 02.11.2022, si è pronunciata in tema di divieto d’intermediazione di manodopera operata attraverso la sottoscrizione di un contratto di appalto tra una cooperativa che forniva manodopera e una società a responsabilità limitata.
IL CASO
Una cooperativa ha sottoscritto un contratto di appalto illegittimo con una società responsabilità limitata, fornendo personale infermieristico in attuazione di una somministrazione illegittima di manodopera.
L’Ispettorato del Lavoro ha accertato la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato della lavoratice, con prestazione di attività sia infermieristica, che di pulizia e di cura dei pazienti, operando alle dipendenze della s.r.l.
Tra la cooperativa e la lavoratrice era stato sottoscritto un contratto di collaborazione a progetto, in aggiunta a quello di appalto (illegittimo) tra la prima e la s.r.l.
La Corte d’Appello ha accertato, sia pure in un unico contesto di fatto, due diverse di violazioni:
- una di natura penale ovvero l’utilizzazione di prestatori di lavoro con ricorso a somministrazione illecita di personale;
- ls specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo;
- una di natura amministrativa, per la mancata formalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato.
IL GENUINO APPALTO DI OPERE E SERVIZI
La Corte di Cassazione indica, innanzitutto, che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, primo comma d.lgs. 276/2003, è necessario verificare che;
- all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo;
- tale risultato sia da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro;
- vi sia un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti;
- sussista un impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa.
Tale verifica deve riguarda in particolare l’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”).
Invece, si ravvisa un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente.
Appare irrilevante che manchi, in capo al committente, l’intuitus personae nella scelta del personale.
Ciò perché, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE
La Corte sottolinea che l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore
L’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, non deve esercitare diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.
Secondo i Giudici, la Corte d’Appello ha ricavato la prova della dolosa compartecipazione della società utilizzatrice, simulatamente committente dei servizi della cooperativa, dalla verificata non genuinità del contratto di appalto di servizi.
Tale contratto, formalmente stipulato tra le parti, non era già in “funzione di rendere manifesta l’esistenza della somministrazione, quanto al contrario di occultarla”.
Anche dall’esposizione in contabilità delle fatture della lavoratrice vi è conferma dell’inesistenza di alcun rischio di impresa della cooperativa appaltatrice, peculiarmente caratterizzante il genuino appalto di servizi.
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