La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34821 del 25.11.2022, è intervenuta in merito alla corretta modalità di avviso del commissario liquidatore ai creditori dell’avvenuto deposito dello stato passivo.
IL CASO
Una lavoratrice di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa proponeva istanza di ammissione del credito.
Il Commissario Liquidatore depositava lo stato passivo, dandone comunicazione alla creditrice. Con successiva pec trasmetteva, poi, alla creditrice la scheda relativa alla decisione assunta.
La creditrice proponeva opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale rigettava il ricorso ritenendolo tardivo, in quanto erano trascorsi oltre 30 giorni dalla prima comunicazione con cui il commissario avvisava del deposito dello stato passivo. La creditrice ricorre in Cassazione, lamentando che il Commissario non avesse allegato subito copia dello stato passivo.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
I Giudici hanno ritenuto fondata la censura proposta dalla lavoratrice.
Con lo stato passivo i creditori recuperano la possibilità di rivolgersi al Giudice per ottenere l’accertamento dei propri crediti o per contestare l’ammissione dei crediti altrui.
L’art. 209 L.F. stabilisce che “Il Commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 207 L.F.”.
In questo modo si attua il contraddittorio collettivo nell’ambito del procedimento di impugnazione, esteso a tutti i partecipanti, i quali hanno interesse a conoscere non solo l’esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri.
Soltanto la comunicazione del commissario corredata dallo stato passivo fa decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione.
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