Con la circolare n. 45 del 16.12.2022 l’Inail ha fornito le proprie istruzioni in merito alle modalità di calcolo del premio per le cooperative di facchini e della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Dal 1° gennaio 2023, infatti, ai soci di queste cooperative non sarà più applicato il premio speciale, ma saranno assoggettati al premio ordinario. Ma vediamo nel dettaglio gli adempimenti.
COOPERATIVE DI FACCHINI
Le cooperative interessate sono quelle di facchini addetti ai lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi.
Le fasi per il passaggio al premio ordinario sono le seguenti:
- l’Inail invierà alla cooperativa la richiesta di comunicare una denuncia di aggiornamento con l’indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, in base alle retribuzioni effettive erogate nel 2022:
- la cooperativa dovrà trasmettere l’aggiornamento via pec con la compilazione dei modelli V4 e V5 entro 45 giorni dalla richiesta con oggetto” passato a premio ordinario facchini”;
- l’Inail comunicherà l’importo del premio dovuto per il 2023 con indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento;
- entro il 30 gennaio 2023 le cooperative devono inviare l’elenco per la regolazione del premio speciale unitario facchini per il quarto trimestre del 2022.
Dal 2023 le cooperative non dovranno più trasmettere l’elenco trimestrale dei soci. I nuovi tassi su cui sarà regolato il premio sono i seguenti:
VOCE DI TARIFFA | TASSO |
9210 – carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime negli aeroporti | Industria: 25,07‰ |
Terziario: 29,61‰ | |
9220 – carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio. | Industria: 110‰ |
Terziario: 68,41‰ | |
9231 – carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli | Industria: 32,95‰ |
Terziario: 13,68‰ | |
9232 – carico, scarico facchinaggio di qualunque altra merce | Industria: 53,48‰ |
Terziario: 30,03‰ | |
9233 – citazione merci nei porti: su piazzale virgola in zona extra banchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente indetto ambito | Industria: 28,19‰ |
Terziario: 16,28‰ |
COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE
I soci interessati sono coloro che
- esercitano la pesca come prevalente o esclusiva attività lavorativa;
- sono marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare;
- utilizzano natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, indipendentemente dalla potenza dei motori installati.
Anche i pescatori soci delle cooperative di servizio della pesca che:
- forniscono ai soci servizi di natura amministrativa e fiscale;
- acquistano materiali di consumo beni durevoli;
- commercializzano o trasformano i prodotti ittici;
sono ricompresi nella categoria dei pescatori.
Le fasi per il passaggio al premio ordinario sono le seguenti:
- l’Inail manderà la certificazione di variazione del rapporto assicurativo con indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento;
- per il calcolo del premio si farà riferimento alle retribuzioni convenzionali calcolate su 25 giornate fisse al mese in relazione ai soci denunciati nell’ultimo elenco.
Dal 2023 le cooperative non dovranno più trasmettere l’elenco annuale dei soci. I nuovi tassi su cui sarà regolato il premio sono i seguenti:
VOCE DI TARIFFA | TASSO |
1300 – Piccola pesca marittima, pesca in acque interne, acquacoltura | Industria: 56,02‰ |
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