Quali sono le modalità di rendicontazione del cinque per mille di valore pari o superiore a 20.000 euro?
Il Ministero del Lavoro con il Decreto Direttoriale n. 396 del 13.12.2022 ha aggiornato le Linee Guida per la rendicontazione del 5 per mille da parte degli Enti del Terzo Settore.
ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI
In particolare, il Ministero ha predisposto una piattaforma informatica dedicata per la rendicontazione da parte degli ETS che hanno beneficiato di un contributo del 5 per mille pari o superiore a 20.000 euro.
Gli ETS interessati a tali adempimenti sono:
- enti del Terzo settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, con esclusione di quelle costituite in forma di società;
- Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Gli ETS beneficiari di un contributo inferiore ai 20.000 euro devono redigere il rendiconto secondo le modalità previste dal decreto direttoriale n. 488/2021. Hanno la facoltà di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web, ma non sono obbligati. Il Ministero raccomanda comunque la pubblicazione per ragioni di trasparenza.
ADEMPIMENTI
Tali Enti sono tenuti a:
- entro 12 mesi dalla ricezione del contributo compilare il rendiconto e redigere la relazione illustrativa utilizzando i modelli posti a disposizione nella piattaforma digitale disponibile sul portale lavoro.gov.it. Non possono essere inviate le relazioni e i rendiconti tramite pec o raccomandata;
- entro 30 giorni dal termine ultimo, trasmetterli al Ministero del Lavoro;
- entro 60 giorni dal termine ultimo, pubblicarli sul proprio sito web;
- entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito, devono dare comunicazione al Ministero del Lavoro di aver effettuato tale adempimento.
Qualora gli enti non provvedano alla pubblicazione il Ministero del Lavoro diffida il beneficiario del contributo assegnando un termine di 30 giorni per l’adempimento; in caso di ulteriore inerzia è erogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.
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