Con provvedimento n. 111378 del 13 gennaio 2023 l‘Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa è iniziata nel corso del 2022 il commissario liquidatore deve presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore al decreto di liquidazione coatta amministrativa;
- il secondo, per le operazioni registrate successivamente alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa.
Occorre barrare la casella del rigo VA3.
COMPILAZIONE DEI MODULI
In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.
I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.
Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi:
a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la liquidazione coatta amministrativa (1° periodo).
In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo.
In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.
Per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, il commissario è tenuto a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 15 gennaio 2019, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. risoluzione n. 181/E del 12 luglio 1995).
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