La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 1503 del 18.01.2023, ha ritenuto di trattare in pubblica udienza il caso di una cooperativa sociale nei confronti della quale era stato richiesto il fallimento.
IL CASO
Una cooperativa sociale ha proposto reclamo, ex art. 18 l.f., avverso la sentenza del Tribunale che, su distinti ricorsi di due creditori, ne aveva dichiarato il fallimento.
La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo osservando:
a) che, ai sensi dell’art. 195 l.fall., l’autorità giudiziaria è obbligata a rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di autorità governativa che vigila l’impresa, ma tale parere, che deve essere obbligatoriamente acquisito, non è vincolante;
b) che una società cooperativa può, in caso di insolvenza, essere assoggettata al fallimento, ex art. 2545 terdecies c.c., se risulta che abbia svolto attività commerciale, da intendersi in senso oggettivo, essendo necessario ricercare il carattere dell’economicità in parametri concreti e obiettivi, vale a dire la proporzionalità tra costi e benefici;
c) che nel caso di specie tale obiettiva economicità emergeva dal bilancio depositato, dove risultava che i ricavi erano più alti dei costi;
d) che, nel caso concreto, l’ammontare dei debiti scaduti era superiore al totale attivo.
Si rammenta che la stessa Corte ha stabilito in passato che è assoggettabile a fallimento una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) (Cass., sentenza n. 29245 del 20.10.2021).
LA QUESTIONE DI DIRITTO
Il Collegio ha rilevato che il primo motivo di ricorso prospetta una questione di diritto di particolare rilevanza ovvero che è necessario tener conto della struttura e degli scopi della cooperativa.
La Corte, infatti, ha ritenuto importante la questione circa la perdurante assoggettabilità a fallimento (oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione), delle cooperative sociali e dei loro consorzi, cui il d.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di “imprese sociali”, in relazione al combinato disposto degli artt. 14 comma 1 e 1 comma 4 dello stesso d.lgs. e dell’art. 2545-terdecies c.c.
Si attende, quindi, la pronuncia definitiva in merito al fatto che le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, possano essere ancora assoggettate a fallimento.
Sull’argomento si veda anche la recentissima sentenza “No al fallimento per le cooperative sociali. Solo la liquidazione coatta amministrativa” e “Possibilità di fallimento per le cooperative sociali“
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