Una cooperativa di autotrasporto con scambio mutualistico plurimo, qualora non trovi capienza nel reddito dell’esercizio, può trasferire la deduzione forfetaria per le spese di trasferta a tutti i soci lavoratori. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 184 del 31.03.2023.
IL CASO
Una cooperativa autorizzata all’autotrasporto merci in conto terzi chiede chiarimenti in merito alla possibilità di determinare il reddito di impresa fruendo delle deduzioni forfetarie delle spese di trasferta prevista dall’art. 95 TUIR effettuate dai soci.
Le imprese cooperative, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La cooperativa ha oggetto plurimo di produzione e lavoro e di servizi.
La cooperativa determina il reddito utilizzando la deduzione forfetaria di cui all’art. 95, comma 4, sino a capienza del reddito prodotto nel periodo di imposta.
Per la parte residua che non trova capienza nel reddito della cooperativa, invece, trasferisce in applicazione dell’art. 62 della L. n. 342/2000 la deduzione forfetaria a tutti i soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Se la cooperativa autorizzata all’autotrasporto non fruisce della deduzione dell’importo previsto, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, può trasferire, in via sussidiaria, al socio lavoratore dipendente la deduzione forfetaria che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del TUIR è residuata in capo alla cooperativa in luogo della deduzione analitica delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti.
Ciò implica che la cooperativa debba usufruire della deduzione direttamente sul proprio reddito.
E’ fatta salva l’ipotesi in cui la stessa non trovi capienza nel reddito dell’esercizio, perché nullo ovvero inferiore all’ammontare complessivo della deduzione.
Unicamente in questo caso la deduzione può essere trasferita ai soci in tutto o in parte (ossia per la quota che non ha trovato capienza nel reddito dell’esercizio).
Tale possibilità debba essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo [di produzione e lavoro (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi)] limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti.
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