L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 03/E del 08.02.2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità applicative del Superbonus da parte di ONLUS, ODV e APS.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS
Tra i destinatari del Superbonus vi sono:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le associazioni di promozione sociale (APS) (la disposizione in commento riguarda infatti i soggetti indicati al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio).
Le ONLUS, che decideranno di iscriversi nel RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore), sono cancellate dall’Anagrafe delle ONLUS; la cancellazione dall’Anagrafe Onlus a seguito dell’iscrizione nel RUNTS non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente.
Il passaggio dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione occorre considerare i seguenti chiarimenti dell’Agenzia ovvero:
a) gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, ovvero collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4), oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021.
- alla data di inizio lavori l’immobile deve rientrare in una delle categorie catastali suindicate;
- se l’ente intende effettuare un cambio di destinazione d’uso per rientrare nelle categorie catastale previste dalla legge, il cambio deve essere effettuato prima dell’inizio dei lavori;
- l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali può svolgersi in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto;
- i titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) devono considerarsi tassativi.
b) i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica; tale caratteristica non viene meno se un membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi dalla ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica.
c) l’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata utilizzando il parametro della superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare.
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