Se un soggetto effettua una erogazione liberale in natura di un bene immobile strumentale a favore di una cooperativa sociale, può beneficiare di una deduzione pari al residuo valore fiscale del bene all’atto del trasferimento. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 215 del 15.02.2023.
E’ POSSIBILE BENEFICIARE DI UNA DEDUZIONE SE SI DONA UN IMMOBILE AD UNA COOPERATIVA SOCIALE?
Sì, la deduzione prevista dall’art. 83 del Codice del Terzo Settore può essere effettuata a favore di una cooperativa sociale.
Le cooperative sociali sono incluse di diritto tra le imprese sociali e la loro iscrizione nell’apposita sezione del registro imprese integra il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
QUALI SONO LE LIBERALITA’ RICONOSCIUTE AI FINI DELLA DEDUZIONE?
Il codice del terzo settore riconosce deduzioni e detrazioni per soggetti che erogano liberalità in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore (art. 83 CTS).
L’oggetto della liberalità deve essere utilizzato dagli ETS per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
CHE CARATTERISTICA DEVE AVERE L’IMMOBILE?
L’immobile deve avere carattere strumentale.
Pertanto, può essere o un bene strumentale per natura (immobile che non è suscettibile di una diversa utilizzazione) o un bene strumentale per destinazione (immobile che ha come unico impiego quello di essere direttamente utilizzato nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali).
CHE TIPO DI AGEVOLAZIONE FISCALE HA IL SOGGETTO CHE DONA UN IMMOBILE AD UNA COOPERATIVA SOCIALE?
L’erogazione liberale in natura a favore di un ente del terzo settore è deducibile dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 CTS).
L’ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato in base al residuo valore fiscale del bene strumentale all’atto il trasferimento.
Grazie al Decreto Semplificazioni l’art. 83 CTS si applica a decorrere dall’operatività del registro unico nazionale del terzo settore agli enti iscritti nel medesimo registro.
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