Con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’accesso alla NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale. Tale circolare è una indicazione importante anche per le procedure di liquidazione coatta amministrativa.
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione la vigente normativa richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che, quindi, l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 5, ha introdotto una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni.
Tale ipotesi si applica anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.
L’avvio della liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa non costituisce motivo di licenziamento dei lavoratori subordinati (art. 189 CCII), né giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro (art. 2119 c.c.).
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E LICENZIAMENTO LAVORATORI
I rapporti di lavoro subordinato in atto restano sospesi fino a quando il liquidatore, con l’autorizzazione del giudice delegato ovvero del Ministero, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della liquidazione fino alla data della suindicata comunicazione, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
La cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell’occupazione e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti per l’accesso a tale trattamento.
TERMINE PER RICORRERE ALLA NaSPI
Le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d’esame hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
Tuttavia, normalmente la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, l’INPS precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
La medesima decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa è altresì prevista per le altre due fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro ovvero:
- recesso del liquidatore;
- risoluzione di diritto che interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione senza che il commissario abbia comunicato il subentro.
Per ulteriori approfondimenti “La Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative. Guida per i commissari liquidatori“
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Vitantonio Stella dice
Buongiorno, vorrei sapere se rientrano nelle dimissioni per giusta causa anche la liquidazione coatta amministrativa anziché la liquidazione giudiziale.
Perché non ho ben capito se si tratta della medesima situazione. Grazie mille
Sara Agostini dice
Si
Beatrice dice
Buonasera,
Sono socia lavoratrice a tempo indeterminato e consigliere di amministrazione di una cooperativa sociale arl.
Nel caso è prevista una liquidazione coatta amministrativa e vorrei accedere alla Naspi, è consigliabile dare le dimissioni per giusta causa (es. tre mensilità arretrate) prima della liquidazione, o posso farlo anche in corso di liquidazione?
Sara Agostini dice
Non posso dare un consiglio perchè non conosco le circostanze in cui si trova la cooperativa. In linea generale la NaSPI è erogata sia ai lavoratori che si dimettono prima della fase di liquidazione coatta amministrativa sia una volta che si sia avviata la procedura di liquidazione.
LORENZO dice
a seguito della cessione delle quote di una srl (quindi con atto notarile) tutti gli amministratori hanno dato le dimissioni causando scioglimento del CDA, l’amministratore non rieletto ha diritto alla NASPI?
Sara Agostini dice
Buongiorno.
In questo sito ci occupiamo di cooperative, non di altre tipologie di società.
LORENZO dice
la ringrazio per la risposta, mi può indicare un sito dove poter avere un parere?