Con D.M. 17 febbraio 2023 il Ministero dell’Economia ha previsto due agevolazioni fiscali per piccole società cooperative costituite da lavoratori che erano impiegati in imprese individuali e dalle quali hanno acquisito l’azienda (workers buyout).
Pertanto, alle cessioni d’azienda o di rami di azienda, effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall’azienda medesima, sono riservate le seguenti agevolazioni:
a) l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 346/1990);
b) la possibilità che il trasferimento dell’azienda non sia considerato quale plusvalenza (art. 58, comma 1, TUIR).
COME SI APPLICANO LE AGEVOLAZIONI PER LE OPERAZIONI DI WORKERS BUYOUT
L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 si applica a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda e subentri nella posizione dell’imprenditore individuale in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Le agevolazioni si applicano alle piccole cooperative che hanno un fatturato e/o un totale del bilancio annuo inferiore ai 10 milioni di euro e occupano meno di 50 persone.
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