Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 1264 del 31.03.2023, ha rigettato la richiesta di sospensiva del decreto di scioglimento per atto dell’autorità emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei confronti di una cooperativa edilizia di abitazione.
IL CASO
A seguito di una ispezione straordinaria il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha posto in scioglimento per atto dell’autorità una cooperativa edilizia, rilevando assenza di mutualità.
La cooperativa ha presentato ricorso per ottenere la sospensiva del decreto di scioglimento, ma il TAR Lazio ha rigettato l’istanza evidenziando numerosi elementi che inducono a dubitare seriamente dell’effettività dello scopo mutualistico e che, in particolare, sia ravvisabile una evidente etero-direzione della Società.
La cooperativa ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla cooperativa, confermando la validità del decreto di scioglimento per atto dell’autorità emanato dal Ministero. Il giudizio, poi, prosegue nel merito.
In particolare, i Giudici hanno rilevato le seguenti situazioni ovvero che:
- la Società provvedeva alla raccolta di somme non fruttifere versate da “aspiranti soci”, i quali hanno sostenuto, con i loro apporti, le spese di gestione ordinaria in luogo dei soci cooperatori;
- tale situazione non è conforme alla necessaria posizione di “terzietà” degli “aspiranti soci” che non appartenendo alla platea sociale, e, pertanto, non possono essere destinatari di diritti ed obblighi riconducibili alla partecipazione, a qualunque titolo, alla gestione sociale;
- l’imputazione delle spese agli aspiranti soci è sintomatica della volontà di rendere gli stessi i veri destinatari dell’iniziativa edilizia intrapresa dalla società, quali acquirenti degli alloggi oggetto del provvedimento edificatorio;
- che non risultava un effettivo e reale coinvolgimento della platea sociale nella vita e nella gestione della Cooperativa;
- le irregolarità non paiono sanabili in quanto attengono al venir meno dello scopo mutualistico;
- la complessiva situazione che emergeva dalla documentazione non consente neppure di ritenere configurabile una mutualità prevalente.
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