Una cooperativa mista che svolge alcune attività come cooperativa agricola (esclusa da tassazione) e altre come cooperativa di consumo (rilevanti ai fini della tassazione), deve determinare la base imponibile con riferimento ai dati dell’attività relativa alla cooperativa di consumo.Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 245 del 05.08.2020.
In particolare, il caso riguardava una cooperativa mista che svolgeva contemporaneamente 3 attività:
- con riferimento all’attività di fornitura, prevalentemente ai soci, di beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico “cooperativa agricola di consumo” ;
- “cooperativa agricola di allevamento” con riferimento all’attività di allevamento di bovini da carne;
- “cooperativa agricola da conferimento” con riferimento alle attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti ortofrutticoli e animali dei soci.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’attività di vendita ai soci i beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico non può fruire dell’esenzione dalle imposte sui redditi, prevista dall’articolo 10,comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Se la società cooperativa svolge anche altre attività, sul piano fiscale deve poter distinguere i dati relativi alle due attività.
Deve essere distinta l’attività esente ai fini della tassazione e quella non esente, per operare le corrette variazioni in dichiarazione.
La cooperativa non svolge un’unica attività che in parte risulta imponibile e in parte esclusa da tassazione.
Essa svolge due attività, l’una agricola e l’altra commerciale, da cui derivano redditi da assoggettare a tassazione secondo disposizioni normative differenti.
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