L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 445 del 29.10.2019, ha chiarito quale siano le norme fiscali applicabili ad una Organizzazione di volontariato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore.
Il quadro normativo attualmente vigente resterà in vigore sino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice de Terzo settore.
Pertanto la nuova normativa fiscale sarà applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Nelle more l’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 può considerarsi pienamente vigente e sarà applicato alle ODV, purchè:
- iscrizione dell’ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
- iscrizione implica la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge n. 266 del 1991;
- le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità;
- in tale caso non saranno assoggettate a IVA, in quanto le operazioni effettuate da ODV, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per il testo del Decreto si consulti la sezione Terzo Settore.
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