L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 74/E del 27.09.2018 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’IVA applicabile ai servizi erogati dai centri di accoglienza per i migranti.Per i centri di accoglienza con capienza inferiore ai 300 posti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il corrispettivo erogato al gestore del centro è esente da IVA, con esclusione delle cooperative sociali e dei loro consorzi che, invece, dovranno applicare l’IVA al 5%.
Per i centri di accoglienza con capienza superiore ai 300 posti, invece, dal momento che l’appalto è suddiviso in quattro lotti (fornitura servizi, fornitura pasti, fornitura beni, servizi pulizia), ciascun soggetto applica l’IVA di propria pertinenza.
In tal caso, le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, le prestazioni di ricovero e cura rese da Onlus, le prestazioni socio sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, enti con finalità di assistenza sociale e onlus sono esenti da IVA, mentre le cooperative sociali devono applicare su tali prestazioni l’IVA al 5%.
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