L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 240/2019, ha chiarito il trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali.
Il caso riguardava una cooperativa sociale che esercitava, tra le altre, attività di “convitto” e attività di “formazione”, che spesso sono (fra loro) interdipendenti.
La cooperativa sociale riteneva di avere ancora la possibilità di optare, per le prestazioni di carattere socio-assistenziale da essa rese nei confronti degli stranieri sulla base di accordi e di convenzioni stipulate con i Comuni interessati, per l’applicazione del regime di esenzione da IVA previsto, tra l’altro, per le ONLUS dall’articolo 10, comma 1, n. 27-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Il comma 962 dell’articolo unico della legge n. 208/2015 ha disposto la soppressione dell’articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedeva la possibilità per le
cooperative sociali di optare, in quanto ONLUS “di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per l’applicazione del regime fiscale da esse ritenuto più favorevole (esenzione o imponibilità con l’aliquota del 5%).
L’Agenzia, quindi, ribadisce l’orientamento espresso secondo la quale le cooperative sociali non possono più optare tra esenzione e imponibilità.
L’Agenzia, infine, puntualizza che le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese e fatturate con aliquota IVA del 5% agli enti che le finanziano, garantiscono il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR 633 del 1972, assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle medesime prestazioni.
Per il testo della Nota si consulti la sezione Banca Dati.
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