L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 221/2019, ha fornito indicazioni in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA di cui al n. 21 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 ad attività di servizi dedicata alle strutture residenziali per anziani.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito:
– la norma di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni, non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua.
– anche una società lucrativa che affida la gestione della casa di riposo ad un ente no profit, beneficierà del regime di esenzione;
– l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo.
Per il testo della risposta dell’Agenzia si consulti la sezione Terzo Settore
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