L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 237/2019, ha chiarito il trattamento IVA dei servizi di formazione professionale resi gratuitamente dalle cooperative sociali.
Il caso rigurdava una cooperativa sociale che, in qualità di centro di formazione accreditato, svolgeva attività di formazione professionale, a favore degli utenti, in modo gratuito, per conto della Regione.
La “Regione” (committente e finanziatore), è il soggetto istituzionalmente competente per gli interventi in materia di formazione e orientamento permanente.
La Cooperativa (prestatore del servizio) fornisce l’attività di formazione finanziata dalla “Regione” con erogazioni in denaro.
Gli allievi (beneficiari) fruiscono, gratuitamente, dell’attività di formazione svolta dalla cooperativa.
L’Agenzia aveva già chiarito come il trattamento, ai fini dell’Iva, dei contributi erogati dalla “Regione” per l’espletamento dell’attività di formazione professionale, fossero esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Anche le prestazioni formative rese dalla Cooperativa sociale nei confronti degli allievi si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. 633 del 1972.
Ciò perchè non si instaura alcun rapporto contrattuale-sinallagmatico tra l’istante e gli allievi.
La Cooperativa sociale, infatti, riceve l’incarico di erogare l’attività di formazione da parte della “Regione”.
Gli allievi non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della Cooperativa sociale, non corrispondendo a quest’ultima alcuna somma per la partecipazione ai corsi.
Per il testo della Risoluzione si consulti la sezione Banca Dati.
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