L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 63/E del 28.06.2019, ha chiarito se una associazione possa trasformarsi in fondazione e se possa applicarsi l’imposta di registro in misura fissa e il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 170 TUIR.
L’Agenzia ha stabilito quanto segue:
– l’articolo 42-bis c.c. indica che “se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo e dallo Statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni”;
– con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione;
– l’art. 4, comma 1, lettera c), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, prevede l’applicazione dell’imposta in misura fissa pari a € 200,00 per le modifiche statutarie comprese le “trasformazioni” e le proroghe delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
– se l’associazione è un ente commerciale che si trasforma in fondazione, avente anch’essa la qualifica di ente commerciale, si ritiene applicabile all’atto di trasformazione in esame l’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro;
– per quanto riguarda la trasformazione, essa è un’operazione neutra, in quei casi in cui entrambi i soggetti che partecipano alla detta operazione svolgono attività d’impresa;
– nel presupposto che l’Associazione qualificabile come ente commerciale si trasforma in una fondazione qualificabile anch’essa come ente commerciale, si ritiene applicabile il regime di neutralità fiscale di di cui all’art. 170, comma 1, del TUIR.
Per il testo della Risoluzione si consulti la sezione Terzo Settore.
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