L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-40/2018 del 23.10.2018, ha chiarito che i proprietari che affittano i propri immobili abitativi a favore di cooperative edilizie che, a loro volta, sublocano gli stessi a studenti universitari, senza l’intervento dei Comuni, possono accedere al regime della cedolare secca, senza aggiornamenti del canone.Il comma 6-bis dell’articolo 3, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede che “L’opzione …. può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione”.
Secondo l’Agenzia, l’immobile sublocato a studenti universitari configura di per sé una fattispecie autonoma rispetto a quella in cui il medesimo immobile sia messo a disposizione dei Comuni; ciò che rileva è l’effettiva destinazione abitativa dell’immobile e, dunque, l’utilizzo dello stesso per il soddisfacimento delle finalità abitative degli studenti universitari.
I presupposti richiesti dalla legge devono sussistere già al momento della registrazione del contratto di locazione da parte della persona fisica a favore della cooperativa edilizia. Per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro e di bollo sul citato contratto di locazione occorrerà disporre già in quel momento del contratto di sublocazione a favore dello studente universitario; tale ultimo contratto, ovviamente, non potrà beneficiare del regime della cd. cedolare secca.
Per il testo della Consulenza giuridica si consulti la Banca Dati.
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