Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le risposte alle FAQ in merito alle modalità di partecipazione al Bando nazionale “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”.
Sono state forniti chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande, ai soggetti e alle domande ammissibili.
1. Modalità di presentazione delle domande
1.1 Quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda di agevolazione per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale?
La domanda di agevolazione deve essere compilata dall’impresa, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 26 luglio 2017, utilizzando la versione del modulo resa disponibile nella sezione “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dal 7 novembre 2017, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: .
La domanda deve essere corredata:
- A – scheda tecnica (di cui all’art. 9 comma 5 lettera a) del decreto ministeriale 3 luglio 2015)
- B – piano progettuale, valutato dalla banca finanziatrice e vistato in ogni pagina dalla medesima (di cui all’art. 9 comma 5 lettera b) del decreto ministeriale 3 luglio 2015)
- C – dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa la dimensione d’impresa (di cui all’art. 9 comma 5 lettera d) del decreto ministeriale 3 luglio 2015) – (Prospetto per il calcolo dei parametri)
- D – dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa al cumulo delle agevolazioni (di cui all’art. 9 comma 5 lettera e) del decreto ministeriale 3 luglio 2015)
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione per informazioni antimafia,)
- copia del documento d’identità in corso di validità del firmatario della domanda
- copia dell’atto di procura qualora la domanda sia stata firmata da un procuratore
La domanda, compilata in tutte le sue parti e i relativi allegati, deve essere presentata unitamente a:
- delibera di finanziamento adottata dalla banca finanziatrice attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
- allegato tecnico alla delibera di finanziamento, nel quale la banca finanziatrice evidenzia l’impatto socio-ambientale del programma di investimento.
1.2 E’ previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione?
No. Ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Pertanto, non è prevista una data stabilita di chiusura della misura.
All’esaurimento dei fondi disponibili, il Ministero comunicherà tempestivamente la chiusura dei termini con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet www.mise.gov.it nella sezione “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”.
1.3 Cosa si intende con l’espressione “impresa unica” riportata nell’allegato D al modulo di domanda di agevolazione?
La nozione di “impresa unica” è stata introdotta dalla Commissione Europea con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 recante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai fini del citato Regolamento per “impresa unica” si intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’“impresa unica”. Si precisa che, in base al 4° considerando del suddetto Regolamento «de minimis» l’applicazione del disposto di cui all’art. 2, paragrafo 2, è limitato alle imprese dello stesso Stato membro. Ciò significa che ai fini dell’individuazione dell’“impresa unica”, non è rilevante il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un altro Stato.
La disciplina dell’impresa unica è ripresa anche nel Regolamento (UE) n. 1408/2013 (art. 2, paragrafo 2) e nel Regolamento (UE) 717/2014 (art. 2, paragrafo 2).
2. Soggetti ammissibili
2.1 Quali sono i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni per l’economia sociale (art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 luglio 2015)?
Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese – di qualsiasi dimensione – che alla data di presentazione della domanda risultino essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite nelle apposite sezioni, elenchi, albi e anagrafi, previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, costituite in forma di società e appartenenti alle seguenti tre tipologie:
- IMPRESE SOCIALI di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 112/2017 – provvedimento che dal 20 luglio 2017 ha abrogato il previgente decreto legislativo n. 155/2006 – iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali).
- COOPERATIVE SOCIALI di cui alla legge n. 381/1991 e relativi consorzi, iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico; dal 20 luglio 2017 le cooperative sociali hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017), fermo restando che ad esse le disposizioni di cui al decreto n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
- SOCIETÀ COOPERATIVE CON QUALIFICA DI ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460/1997, art. 10, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico e nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
2.2 Relativamente ai soggetti beneficiari delle agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale di cui al DM 3 luglio 2015, lettere a) e b), bisogna far riferimento alla disciplina in materia di impresa sociale introdotta con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 oppure alla disciplina previgente di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, indicato nel citato decreto istitutivo?
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, entrato in vigore il 20 luglio 2017, ha abrogato il previgente decreto 24 marzo 2006, n. 155. Ne deriva che alle imprese sociali si applica la nuova disciplina normativa.
L’articolo 17, comma 3, del vigente decreto, rubricato “Norme di coordinamento e transitorie”, prevede che le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del decreto si adeguano alle disposizioni dello stesso entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Dunque, i beneficiari originari, indicati dal decreto ministeriale 3 luglio 2015, istitutivo della misura, sono ammessi alla stessa purché rispettino il termine fissato dalla legge ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni. Qualora non si adeguino entro il termine previsto sono suscettibili di revoca delle agevolazioni.
In termini, il disposto dell’articolo 12, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale prevede che le agevolazioni sono revocate, tra gli altri, nei casi di verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità.
Per quanto riguarda le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 112/2017 prevede che acquisiscono ope legis la qualifica di imprese sociali e che alle stesse si applicano le nuove disposizioni nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili. Resta fermo l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della citata legge n. 381/1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, che amplia lo spettro delle attività esercitabili.
2.3 Quali sono i requisiti di ammissibilità che le imprese devono possedere per la presentazione della domanda di agevolazione?
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, come stabilito all’art. 3 del decreto ministeriale 3 luglio 2015, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, e inserite nelle apposite sezioni, elenchi, albi e anagrafi in base alla normativa di riferimento;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi.
Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2017, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del decreto medesimo, devono adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
2.4 Quali soggetti non possono accedere alle agevolazioni di cui all’art. 6, del DM 3 luglio 2015?
Non possono accedere alle agevolazioni previste all’art. 6, del decreto ministeriale 3 luglio 2015, le imprese che si trovano in una delle condizioni indicate all’art. 3, comma 3, del citato decreto.
Inoltre non sono ammissibili i soggetti non iscritti al registro delle imprese e non costituiti in forma di società.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2017 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
2.5 Le imprese di nuova costituzione possono presentare domanda di agevolazione?
Si, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 3 luglio 2015. Nello specifico l’art. 3, comma 2, lettera a), richiede che le imprese istanti (di cui alla FAQ 2.1.), alla data di presentazione della domanda devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli appositi elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento. Resta fermo che le imprese dovranno essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
2.6 Possono accedere alle agevolazioni, di cui all’art. 6, del DM 3 luglio 2015, le imprese di qualsiasi dimensione?
Si, possono accedere alle agevolazioni di cui all’art. 6, del decreto ministeriale 3 luglio 2015, le imprese di qualsiasi dimensione, quindi anche le grandi imprese.
Una quota pari al 60 per cento delle risorse disponibili è peraltro riservata annualmente ai programmi proposti dalle micro, piccole e medie imprese.
Nell’ambito di tale riserva è istituita una sotto riserva pari al 25 per cento destinata alle micro e piccole imprese.
2.7 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?
Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 e chiarito dal decreto ministeriale 18 aprile 2005.
I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono riportati nella tabella seguente:
Categoria di impresa | Effettivi: unità lavorative anno (ULA) | e | Fatturato annuo (in milioni di euro) | oppure | Totale di bilancio annuo |
---|---|---|---|---|---|
Micro impresa | meno di 10 | e | ≤ 2 | oppure | ≤ 2 |
Piccola impresa | meno di 50 | e | ≤ 10 | oppure | ≤ 10 |
Media impresa | meno di 250 | e | ≤ 50 | oppure | ≤ 43 |
Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.
Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito dedicata alla dimensione aziendale.
3. Spese ammissibili
3.1 Quali sono le spese ammissibili previste dal D.M. 3 luglio 2015?
Come stabilito dall’articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2015, le spese ammissibili sono quelle necessarie alle finalità del programma di investimento e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- suolo aziendale e sue sistemazioni (ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo agevolabile);
- fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni (da sole non possono costituire un programma organico e funzionale agevolabile);
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- brevetti, licenze e marchi;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
- oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
- spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
3.2 Le spese generali sostenute nell’ambito del programma d’investimento sono ammissibili e in che misura vengono agevolate?
Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi alle attività di funzionamento dell’impresa e che vengano imputate con calcolo pro-rata a tali attività. Tali spese sono dichiarate su base forfetaria, purché in sede di rendicontazione sia resa dall’impresa l’illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l’imputazione pro-rata delle medesime spese, fermo restando l’obbligo da parte della medesima impresa di garantire in sede di ispezione o controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto direttoriale 26 luglio 2017, la dimostrazione dell’effettivo sostenimento delle spese mediante l’esibizione della corrispondente documentazione amministrativo/ contabile.
Tali spese vengono agevolate nella misura massima del 20% del totale dei costi diretti agevolabili.
In particolare tali spese sono calcolate, per ciascuno “stato avanzamento lavori” (SAL), nella misura del 20% (venti per cento) dei costi diretti agevolabili del programma di investimento.
3.3 Quali sono le spese non ammissibili alle agevolazioni?
Come specificato all’articolo 4, comma 2 del decreto direttoriale 26 luglio 2017, le spese non ammissibili sono quelle rientranti nelle seguenti categorie:
- beni acquisiti con il sistema del leasing;
- beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
- beni con il “contratto chiavi in mano”;
- le commesse interne;
- macchinari, impianti e attrezzature usati;
- spese notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
- acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimento;
- beni di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
3.4 L’IVA è ricompresa tra le spese ammissibili?
Le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 3 luglio 2015, devono essere considerate al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali.
L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa è una spesa ammissibile solo se non sia dalla stessa recuperabile. Resta fermo l’obbligo da parte della medesima impresa di garantire in sede di ispezione o controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto direttoriale 26 luglio 2017, a dimostrazione dell’effettivo sostenimento dell’IVA mediante l’esibizione della corrispondente documentazione amministrativo/contabile.
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