Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il D.M 21.12.2018 con cui definisce le modalità relative alle attività di agricoltura sociale e i requisiti minimi:
- dell’attività di inserimento socio-lavorativo
- per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali
- per le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
- per la realizzazione di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità.
Tutte le attività sono esercitate riconosciute come attività di agricoltura sociale a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale. Ciascuna Regione provvederà a fissare i termini temporali per garantire la continuità delle attività di agricoltura sociale.
Per quello che riguarda l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, il loro numero deve essere costituito da almeno 1 unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a 15 addetti, almeno 2 unità lavorative per le aziende con un numero di addetti da 16 a 20 unità. Per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità lavorative il numero dei soggetti, di cui al citato comma 2, deve essere almeno il 10% del totale degli addetti.
Per il testo del Decreto si consulti la sezione Terzo Settore.
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