Se la Pubblica amministrazione stipula un contratto a misura con una cooperativa sociale, è tenuta a verificare una corretta contabilizzazione delle prestazioni e pagare solo quelle effettivamente rese.
Così si è pronunciata l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con l’Atto del Presidente del 16 giugno 2022.
IL CASO
Il Comune di Eboli aveva sottoscritto un contratto a misura con una cooperativa sociale che avrebbe dovuto prestare i servizi scolastici.
Durante i mesi di lockdown scolastico la stazione appaltante non aveva sospeso l’esecuzione della prestazione come consentito dal contratto.
Inoltre, la pubblica amministrazione aveva liquidato all’appaltatrice una somma sproporzionata rispetto al numero di ore lavorate effettivamente.
Le ore lavorate, infatti, erano state di molto inferiori rispetto al previsto a causa della prolungata interruzione delle attività scolastiche in presenza.
Infine, era emerso che solo una parte degli alunni avevano effettivamente usufruito delle prestazioni a distanza.
LA DECISIONE DELL’ANAC
Secondo il capitolato speciale d’appalto era previsto che l’aggiudicatario trasmettesse trimestralmente una relazione tecnica sull’andamento della gestione del servizio.
Inoltre, doveva predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura. Tale rendiconto doveva essere allegato per consentire all’amministrazione la verifica delle attività.
Un contratto a misura non può prescindere da un’accurata contabilizzazione della fornitura per ciascuno dei suoi parametri qualitativi e quantitativi.
Ciò in modo da poter determinare a posteriori il corrispettivo in rapporto alle prestazioni effettivamente rese.
Il responsabile del procedimento avrebbe dovuto accertare che i dati risultanti dalla contabilità dei documenti giustificativi corrispondono fra loro e con il risultanze di fatto.
Il funzionario, tuttavia, non ha dato atto di verifiche attuate per riscontrare la veridicità dei dati, né ha trasmesso copia di appositi verbali di verifica redatti in itinere né di altri documenti idonei a comprovare la conformità della rendicontazione.
Tenuto conto che al modello assistenziale a distanza poteva essere inapplicabile la tenuta di registri delle presenze sottoscritti manualmente, a maggior ragione si imponeva all’adozione di sistemi alternativi, eventualmente telematici, volti a riscontrare e contabilizzare le prestazioni rese.
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