Dal 1° gennaio 2022 anche le cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti al versamento del contributo NaSPI per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato.
Così ha stabilito la Legge Finanziaria 2022 ed è stato sottolineato dall’INPS nella Circolare n. 2 del 04.01.2022. Ma vediamo nel dettaglio.
Il comma 221 dell’articolo 1 della legge Finanziaria 2022, ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Ciò vale per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022.
Gli operai agircoli a tempo indeterminato non sono più destinatari dal 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.
REQUISITI PER LA NaSPI
Gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, ai fini dell’accesso alla indennità, devono fare valere
congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione;
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
ESEMPI PER LA PRESENZA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO
Con specifico riferimento al requisito contributivo delle tredici settimane, sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo.
I predetti contributi versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 non potranno tuttavia essere considerati utili:
- se ricadano nel quadriennio di osservazione;
- siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Esempio 1)
Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022.
Il lavoratore può accedere in presenza di tutti i requisiti all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, beneficiando
dell’indennità sulla base delle giornate indennizzabili secondo la normativa.
A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti.
Nel calcolo della prestazione non viene considerata la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021 qualora sia stato beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021.
Esempio 2)
Lavoratore OTI interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa il 1° luglio 2021 e cessa dalla medesima il 1° luglio 2022.
Il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola.
A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla NASpI in presenza dei requisiti. Anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021 è inserita nel calcolo della prestazione.
ADEMPIMENTI PER LE COOPERATIVE
I datori di lavoro ai quali si applica la novella normativa sono le “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240″.
Se le cooperative agricole ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata sono inquadrate ai fini previdenziali nei settori dell’industria e del commercio.
A tutt’oggi tali cooperative sono già tenute al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpI.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui sopra, le imprese cooperative e loro consorzi, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell’agricoltura.
A decorrere dall’entrata in vigore della novella normativa anche le imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrati nel settore
agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo.
Inoltre, anche per le fattispecie da ultimo descritte trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
Sull’argomento si veda “Finanziaria 2022: tutti i provvedimenti per le società cooperative“.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle società cooperative e gli ETS, iscriviti alla newsletter.
Lascia un commento