La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15958 del 13.06.2019, si pronunciata in tema di responsabilità solidale del committente, nell’ambito di un appalto affidato ad una cooperativa per il tramite di un Consorzio.
La Corte ha ritenuto che la ratio dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 è rappresentata dalla esigenza di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l’operato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Ciò anche alla luce della esigenza, al contempo, di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano in un pregiudizio a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale.
Il meccanismo prefigurato dal legislatore è in funzione di rafforzamento e di effettività di tutela di interessi, connessi allo status di lavoratore, di centrale rilievo costituzionale.
La solidarietà opera in funzione di garanzia del credito di lavoro e contempla comunque la giuridica possibilità per il soggetto committente di agire, in via di regresso, per l’intero, nei confronti dell’appaltatore.
Nessuna incidenza sul diritto del lavoratore, quindi, può avere l’eventuale regolazione pattizia dei reciproci rapporti tra appaltatrice e committente che preveda la totale manleva di responsabilità da parte di un Consorzio nei confronti del committente, con particolare riferimento alle clausole del contratto di appalto, proprio in base alla natura di obbligazione solidale ex lege gravante sul committente e alla specifica ratio alla base della previsione della responsabilità solidale.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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