L’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 214 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) ha previsto nuovi e più stringenti obblighi nel settore degli appalti.
Per le cooperative che:
– lavorano sulla base di appalti o subappalti o affidamenti da parte di consorzi;
– svolgono opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000;
– con prevalente utilizzo di manodopera;
– svolgono le attività presso le sedi del committente;
– utilizzano beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma;
dovranno fornire ai committenti:
- deleghe relative al pagamento delle:
– Ritenute IRPEF
– Addizionali regionali
– Addizionali provinciali. - ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio;
- Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice/ affidataria o dall’impresa subappaltatrice:
– senza possibilità di compensazione;
– con distinte deleghe per ciascun committente. - Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute l’appaltatore/subappaltatore deve trasmettere:
- le deleghe
- nomi di tutti i lavoratori, identificati con il C.F., impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’appalto;
- indicazione delle ore di lavoro prestate
- ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla prestazione
- dettaglio delle ritenute fiscali eseguite, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata.
Sono esonerate da tali adempimenti le cooperative appaltatrici o affidatarie di lavori che:
- sono in attività da almeno 3 anni;
- regolarità negli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi
- hanno effettuato versamenti nell’ultimo triennio nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni
- non hanno iscrizioni al ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebiti per IRES, IRAP, IRPEF e contributi previdenziali superiori a 50.000 € (con esclusione delle rateizzazioni).
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