Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4096 del 03.05.2019, ha fornito la propria risposta in tema di assetti proprietari e cariche sociali all’interno delle imprese sociali.
In particolare, dall’analisi ed interpretazione degli articoli 4 e 7 del D.lgs. n. 112/2017, emerge quanto segue:
- l’art. 4 pone il divieto per gli enti con scopo di lucro, di esercitare “attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”;
- un consorzio non avente scopo di lucro, ma partecipato in maggioranza da soggetti for profit, non può essere unico socio di un’impresa sociale in forma di associazione, in quanto si violerebbe l’art. 4 del D.lgs. n. 112/2017, dal momento che l’impresa sociale si trova di fatto sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell’impresa sociale stessa;
- per quanto riguarda l’art. 7 del D.lgs. n. 112/2017 secondo cui rappresentanti di soggetti profit, soci e controllori dell’impresa sociale, non possono assumere la carica di Presidente, deve essere intesa nel senso che le cariche sociali differenti dalla Presidenza dell’ente possono essere assunte anche da soggetti nominati da enti aventi scopo di lucro, purché non si configuri la possibilità che attraverso di esse sia violato il divieto previsto dall’art. 4 comma 3.
Per il testo della circolare, si consulti la sezione Terzo Settore.
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