E’ necessario l’atto pubblico affichè una associazione non riconosciuta possa essere iscritta nella sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese.
Così si è espresso il Ministero del Lavoro, nella nota prot. n. 11734 del 04.11.2020.
IL QUESITO
E’ stato chiesto al Ministero del Lavoro se un’associazione costituita in conformità Codice del Terzo settore con scrittura privata autenticata possa ottenere l’iscrizione presso l’apposita sezione del Registro imprese dedicata alle imprese sociali.
LA SOLUZIONE
La risposta del Ministero del Lavoro è stata negativa.
Infatti, l’art. 5 del d. lgs. n. 112/2017, in tema di costituzione, compiutamente dispone che “l’impresa sociale è costituita con atto pubblico”, senza previsioni di eccezioni o ammissibilità di deroghe.
L’art. 1 comma 5 del d. lgs. 112/2017 dispone che alle imprese sociali si applichino le norme del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117/2017.
In mancanza e per gli aspetti non disciplinati, si applicano le norme del c.c. e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, nei limiti della compatibilità con le disposizioni del d. lgs. 112/2017
Quindi, le disposizioni del Codice del terzo settore e quelle civilistiche relative alle singole tipologie di riferimento saranno applicabili, solo per gli aspetti non compiutamente definiti dal decreto sull’impresa sociale, purché ed in quanto compatibili.
Il predetto articolo 5 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 1350 c.c.
Tale articolo prevede espressamente che debbano essere redatti per atto pubblico a pena di nullità gli atti
“specialmente indicati dalla legge”.
Inoltre, nello statuto dell’associazione, oltre al ricorso all’atto pubblico, deve prevedere ulteriori contenuti.
In particolare, l’oggetto sociale, l’assenza di scopo di lucro e il carattere sociale dell’impresa.
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