E’ legittimo il decreto con cui è sciolta per atto d’autorità una cooperativa che riceve dal revisore mutualistico le pec con cui è invitata alla revisione ordinaria e non vi ottempera. Così ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza n. 13503 del 31.08.2023.
IL CASO
Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avente ad oggetto lo scioglimento della società.
Il ricorrente ha esposto che, in seguito alla notizia dello scioglimento d’autorità, il commercialista che aveva l’onere di aprire e visionare le pec della società, aveva appurato che il revisore mutualistico aveva tentato per due volte di contattare la cooperativa.
Ciò al fine di dar seguito alla revisione ordinaria, ma non aveva avuto risposta.
Il revisore del Ministero aveva proposto il provvedimento di scioglimento della cooperativa in quanto aveva ritenuto ostruzionistico l’atteggiamento della società che si era sottratta alla vigilanza.
A fondamento del ricorso la cooperativa ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge 241/1990, dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. 220/2002, nonché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.
LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
Il ricorrente ha stigmatizzato che il verbale di mancata revisione non è stato preceduto dall’invio di alcuna raccomandata A/R personalmente al legale rappresentante presso la sede legale della società cooperativa. Se la cooperativa avesse avuto notizia avrebbe potuto legittimamente difendersi ed evitare lo scioglimento.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della cooperativa sulla base dei seguenti motivi:
- il revisore incaricato “ha proceduto sia alla notifica dell’avvio della revisione che alla successiva diffida, mediante invio di PEC presso il domicilio digitale della società ricorrente, ovverosia all’indirizzo di posta elettronica certificata della società indicato nel Registro delle imprese”, il tutto con pieno valore legale;
- non è ravvisabile alcuna violazione di carattere procedimentale in relazione alle attività di vigilanza che hanno condotto all’adozione del decreto di scioglimento della società ricorrente;
- il d.lgs. 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”) prevede che la pec è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”;
- nel ricorso non è stata prospettata alcuna erroneità dell’indirizzo pec presso il quale sono stati inviati gli atti propedeutici alla procedura di scioglimento;
- il Ministero ha provveduto a notificare l’avvio del procedimento di scioglimento, assegnando il termine di 15 giorni per controdeduzioni, mai presentate dal ricorrente;
- il Ministero ha tratto elementi a riprova dei presupposti dello scioglimento sulla scorta di una “sostanziale inattività del proprio domicilio digitale che, per quanto esposto, risulta centrale nella vita di ogni impresa”.
Sull’argomento si veda:
Lo scioglimento per atto d’autorità delle società cooperative – Seminario il 24 gennaio 2024
Lo scioglimento per atto dell’autorità delle società cooperative. Guida per i commissari liquidatori
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