Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 5075 del 19.04.2023, è intervenuto in merito alle modalità di pubblicazione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali.
L’art. 9 del D.lgs. n. 112/2017 stabilisce che l’impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il paragrafo 7 delle linee guida, in materia di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del bilancio sociale, stabilisce che “Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito…provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.”
Pertanto, secondo il Ministero del Lavoro, anche le cooperative sociali nel caso in cui siano sprovviste di un proprio sito internet possono assolvere al predetto obbligo mediante la “pubblicazione su apposito portale e/o sezione del sito Internet istituzionale della … Associazione e/o del Dipartimento di Settore” cui aderiscono.
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