Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8452 del 24.06.2021, ha chiarito quale sia il termine per il deposito del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali.
Le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, sono tenute ad approvare e depositare il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 112/2017.
IL BILANCIO SOCIALE E LE LINEE GUIDA
Il Ministero del Lavoro aveva indicato che la redazione del bilancio sociale deve avvenire in conformità, e con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, secondo la tempistica prevista dalle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le Linee Guida, di cui al D.M. 04 luglio 2019, hanno stabilito che alle imprese sociali si applica la medesima scadenza prevista per gli Enti del Terzo settore, ovvero il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO SOCIALE
Le imprese sociali costituite nelle forme societarie possono potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.
E’ possibile, quindi, effettuare il deposito:
- prima del 30 giugno – ad esempio contestualmente al bilancio di esercizio per gli enti per i quali tale ultimo adempimento abbia scadenza antecedente;
- dopo il 30 giugno – qualora in virtù di specifiche disposizioni (nello specifico, oltre agli eventuali casi di cui alla normativa civilistica “ordinaria” quelle “straordinarie” di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n.27/2020 ) gli enti siano
legittimati a depositare il bilancio di esercizio successivamente.
DEPOSITO DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Con specifico riguardo alle cooperative sociali, il Ministero rappresenta che non si ravvisano ostacoli all’applicabilità del medesimo termine e con le medesime eccezioni sopra rappresentate.
Ciò in quanto l’art. 3, comma 1 del Codice del Terzo settore, stabilisce che le disposizioni del medesimo “si applicano, ove non derogate
ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare”.
Alle cooperative sociali, infatti, si applicano nell’ordine:
- le disposizioni di cui alla l. n.381/1991;
- la normativa specifica delle cooperative;
- le disposizioni del d.lgs. 112/2017 nel rispetto di queste ultime e “in quanto compatibili” fermo restando l’ambito di attività di cui all’art. 1 della l. n. 381/1991.
Nessuna delle fonti sopra richiamate in rigoroso ordine gerarchico fornisce un termine di deposito del bilancio sociale alternativo o derogatorio, né tantomeno dispone che le cooperative sociali possano prescindere da uno specifico termine.
Pertanto, i termini per il deposito del bilancio sociale di cui all’articolo 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, richiamati dalle linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, sono pienamente e legittimamente applicabili alle cooperative sociali.
Sullo stesso argomento si può leggere “Bilancio sociale per le cooperative sociali: approvazione e modalità di deposito”.
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