La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30874 del 26.11.2019, è intervenuta in merito alla tutela contro gli infortuni sul lavoro per il Presidente di cooperativa.
Il caso riguardava l’infortunio occorso al presidente di una cooperativa di pulizie, mentre si recava a far firmare un contratto con un cliente. Il presidente era legato alla cooperativa anche da un rapporto di lavoro, come quadro tecnico.
Ai fini della protezione di un infortunio attraverso l’assicurazione sociale obbligatoria gestita dall’INAIL è necessario pertanto che ricorra l’occasione di lavoro intesa in senso funzionale.
Secondo la Cassazione il Presidente non stava svolgendo solo un’attività imprenditoriale diretta alla stipula di un accordo con un cliente.
In quanto socio lavoratore il Presidente stava svolgendo una attività lavorativa che, in quanto quadro tecnico, comprendeva anche un potere di rappresentanza dell’impresa.
Le incertezze interpretative devono essere perciò risolte attraverso il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico.
Ciò attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato.
Per il testo della sentenza si consulti la sezione GIURISPRUDENZA.
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