Con D.P.C.M. 22.07.2020 sono state pubblicate le norme per l’accreditamento degli enti al fine di poter beneficiare del riparto del cinque per mille.Il D.lgs. n. 111/2017 ha rivisto la disciplina del cinque per mille. Si attendeva l’uscita del Decreto da parte della Presidenza del Consiglio per la definizione:
- delle modalità e i termini per l’accesso al riparto del beneficio;
- delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti e ammessi;
- i criteri di riparto.
GLI ENTI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI
Gli enti che possono beneficiare del riparto del cinque per mille sono:
- Enti del terzo settore (comprese le cooperative sociali);
- enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica, sanitaria e dell’università;
- associazioni sportive dilettantistiche che operino nei confronti di giovani, anziani o soggetti svantaggiati;
- enti gestori di aree protette e per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.
ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Gli ETS si accreditano:
- per via telematica, tramite dichiarazione espressa in sede di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- successivamente all’iscrizione nel RUNTS entro il 10/4, per poter beneficiare dell’accesso alla ripartizione a decorrere dallo stesso esericizio in corso.
L’accreditamento esplica i propri effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quelli dell’iscrizione.
RIPARTO
Agli enti spetta:
- la quota del 5×1000 loro direttamente destinata dai contribuenti;
- quota parte del 5×1000 destinato dai contribuenti che non hanno indicato il codice fiscale dell’ente beneficiario, in prorporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette.
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
Gli enti devono, entro 1 anno dalla ricezione del contributo, redigere un apposito rendiconto e una relazione illustrativa, da cui risulti la destinazione delle somme. tali documenti devono essere trasmessi all’amministrazione che ha erogato il contributo, se questo è superiore a 20.000 euro. Gli altri enti devono conservare il rendiconto per 10 anni.
Tutti gli enti devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, nonchè darne comunicazione all’amministrazione erogatrice.
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