La Corte di Cassazione, sezione Penale, con la sentenza n. 27242 del 16.06.2020, ha condannato il Presidente di una cooperativa per l’infortunio occorso ad un socio lavoratore.
IL CASO
Il caso preso in considerazione dai Giudici riguardava l’infortunio occorso ad un socio lavoratore, deceduto a seguito del taglio di un albero.
L’attività era stata svolta nell’ambito di un regolare contratto per il taglio degli alberi, attività abitualmente svolta dalla società cooperativa.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa non sussistevano i presupposti per ipotizzare un autonomo rapporto di prestazione lavorativa svolto dalla vittima in favore del committente.
IL RAPPORTO CON IL SOCIO LAVORATORE
La responsabilità del Presidente della Cooperativa va ravvisata:
- nella mancata formazione e informazione del lavoratore;
- nella completa omissione della preventiva valutazione della scelta della probabile via fuga, necessaria al fine di operare in sicurezza, per scongiurare il pericolo di investimento del taglialegna.
Pertanto, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 626 del 1994, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati.
Quindi, la definizione di “datore di lavoro”, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un’impresa cooperativa.
Costituisce ius receptum, infatti, il principio che beneficiari delle norme di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro.
Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il datore di lavoro deve:
- formare, informare e addestrare i lavoratori;
- controllare il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, in modo che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle.
E’ in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso solo la condotta del lavoratore
che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone.
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