Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nella nota n. 0039958 del 27.06.2024, ha fornito chiarimenti in merito al comportamento che i revisori mutualistici di cooperative devono tenere nel corso dell’ispezione di cooperative che siano sottoposte a procedure concordatarie o abbiamo richiesto istanza di omologa di un concordato al Tribunale.
Tra gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, il concordato semplificato e il concordato minore rappresentano soluzioni per le cooperative in difficoltà finanziaria. Analogamente al concordato preventivo, anche questi strumenti richiedono l’omologazione da parte del Tribunale competente per territorio.
Si rammenta che in caso di insolvenza della cooperativa il revisore è tenuto a proporre l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies c.c.).
Se, durante una rilevazione o un accertamento, il revisore verifica che una cooperativa:
- ha aderito ad una a procedura concordataria;
- ha presentato una richiesta di concordato che è stata omologata;
il revisore può concludere il verbale senza proporre la liquidazione coatta amministrativa, a meno che non emergano altre criticità.
Se, invece, vengono individuati segnali di potenziale insolvenza e la cooperativa ha presentato una proposta di concordato ancora in attesa di omologa, è necessario proporre l’adozione del provvedimento sanzionatorio della liquidazione coatta amministrativa. In questi casi, è fondamentale che il revisore o ispettore riporti nel verbale che l’ente ha presentato istanza di concordato, specificando che l’omologazione è ancora in sospeso
Questo processo garantisce una gestione più strutturata delle crisi aziendali e offre un supporto chiaro alle cooperative che cercano di superare momenti di difficoltà economica.
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità cooperative, iscriviti alla newsletter.
Se vuoi una consulenza sulle cooperative, contatta lo Studio a
Lascia un commento