Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto del 11 giugno 2021 (G.U. n. 197 del 18.08.2021), con cui ha determinato il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2021-2022.
DATA DI SCADENZA
Il contributo deve essere versato entro la data di scadenza del 16 novembre 2021 .
L’ammontare del contributo e le modalità di versamento risultano invariati rispetto al biennio precedente.
Tutti gli enti cooperativi, compresi gli enti in scioglimento volontario, sono soggetti al pagamento del contributo di revisione, dovuto dalle cooperative per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie.
CONTRIBUTO DI REVISIONE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE BIENNIO 2021-2022 | |||||
SOCI | fino a 100 | da 101 a 500 | superiore a 500 | ||
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO | fino a € 5.160,00 | da € 5.160,00 a € 40.000,00 | superiore a € 40.000,00 | ||
FATTURATO | fino a € 75.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 | da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 | superiore a € 2.000.000,00 |
TOTALE | € 280,00 | € 680,00 | € 1.350,00 | € 1.730,00 | € 2.380,00 |
Per le cooperative sociali il contributo base dovuto è aumentato del 30%.
Invece, le cooperative iscritte nell’Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione, nel caso in cui abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio devono versare un contributo base aumentato del 50%.
Inoltre, il contributo dovuto per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi è maggiorato del 10%, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO
La collocazione in una delle fasce di pagamento richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti.
Pertanto, gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
L’ammontare del contributo di revisione per il biennio 2021/2022 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2020.
Le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione, iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021, sono esonerati dal pagamento del contributo di revisione 2021/2022.
Se la cooperativa ha deliberato il proprio scioglimento entro il 16.11.2021 è tenuta al pagamento del contributo minimo,oltre alle eventuali maggiorazioni.
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