La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5593 del 28.02.2020, pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato che, in caso di controversia per il mancato pagamento di canoni, da parte di un socio di una cooperativa edilizia, la competenza è del Giudice ordinario.
IL FATTO
Il fatto riguardava una cooperativa edilizia che aveva ottenuto dal tribunale, nei confronti del socio, un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento dei canoni di godimento di un’unità immobiliare di proprietà della cooperativa stessa.
A seguito di ciò, il socio ha proposto opposizione, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
In premessa, la cooperativa dichiara di aver realizzato una serie di alloggi di edilizia popolare agevolata, uno dei quali assegnato al socio.
In seguito, la cooperativa ha ottenuto l’autorizzazione, da parte della Regione, a cedere tali alloggi in proprietà individuale ai singoli soci.
Il socio, però, non si era presentato a stipulare il preliminare di compravendita.
Pertanto, era proseguito il rapporto di assegnazione in godimento, in relazione al quale egli si era reso inadempiente al pagamento di numerose mensilità del canone.
IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE
I Giudici della Suprema Corte effettuano una analisi della giurisprudenza, secondo la quale:
- con la sentenza 24 maggio 2006, n. 12215, innovando rispetto al precedente orientamento, ha posto in luce che la cooperazione di abitazione, concepita in origine come strumento di attuazione di politiche sociali per la casa, è rimasta tale fino alla legge 10 novembre 1965, n. 1179, che ha sostituito il contributo erariale con un’agevolazione concessa sui mutui;
- il processo di privatizzazione si è perfezionato con l’art. 16 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che ha condotto all’applicazione, per le cooperative edilizie, dei principi elaborati per le cooperative non regolate da specifiche normative;
- con la sentenza n. 12215 del 2006 la Cassazione ha elaborato il principio secondo cui in tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio.
LE CONCLUSIONI
La Corte distingue, in tema di cooperative edilizie:
- la fase pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato;
- la fase di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario.
Pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei
provvedimenti emessi nella prima fase.
Invece, sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.
Nel caso di specie, si tratta di un diritto soggettivo, in cui si discute soltanto di mancato pagamento di canoni, in una posizione di evidente parità tra le parti in causa e, quindi, è competente il giudice ordinario.
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